Il contesto di riferimento
La proposta di “Testo Unico” per gli appalti pubblici nasce in un contesto determinato, definito da due scenari fondamentali.
Il primo scenario è quello derivante dagli impegni del Paese nei confronti dell’Unione Europea ed in particolare dall’obbligo di recepimento delle Direttive emanate in materia di appalti pubblici nel 2004; Direttive che hanno avuto l’obiettivo:
- 1) di determinare le condizioni della libera circolazione degli operatori economici in tutti gli Stati membri per la loro partecipazione agli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di importo superiore alle cosiddette “soglie” comunitarie;
- 2) intervenire sulla cosiddetta “fase di evidenza pubblica”, propedeutica all’esecuzione dell’appalto, imponendo principi generalmente validi e dunque anche per gli appalti sotto le predette soglie.
Il secondo scenario è quello disegnato dal Titolo V, parte seconda, della Costituzione, che detta i principi della competenza legislativa esclusiva delle Regioni e Province Autonome nelle materie non espressamente riservate allo Stato, e della competenza legislativa concorrente delle stesse Regioni nelle materie in cui allo Stato è riservata la “determinazione di principi generali”.
Il testo del d.d.l. regionale si è mosso dunque su detti scenari:
- A - rispetto allo scenario europeo:
- aderendo ai principi e alle procedure unificati, di cui alle Direttive, per gli appalti tanto di lavori, quanto di servizi e forniture;
- riferendosi al “ciclo dell’appalto” quale corpo organico che racchiude le diverse fasi dell’appalto stesso (dalla programmazione fino al collaudo);
- B - rispetto allo scenario nazionale:
- tenendo in conto le competenze esclusive dello Stato che incrociano e interferiscono con quelle concorrenti;
- fornendo indirizzi e direttive nelle materie di più immediata competenza regionale.
Ma il d.d.l. regionale, adottato dalla Giunta regionale agli inizi del gennaio 2006, è anche nato in un momento particolare, anticipando cioè il varo del Codice dei Contratti (il DLgs 163/2006, cosiddetto “Codice De Lise”), con il quale ha dovuto in qualche modo fare i conti.