Il 10 gennaio 2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato, con un provvedimento, il “Regolamento procedimento per la soluzione delle controversie del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Si tratta della procedura di conciliazione per risolvere le controversie che possono sorgere durante le procedure di gara, tra stazioni appaltanti e soggetti appaltatori; l’Authority potrà essere interpellata dalle parti e potrà esprimere un parere non vincolante sulla questione, e formulare ipotesi di soluzione.
I soggetti che potranno rivolgersi all’Autorità potranno sono: la stazione appaltante, l'operatore economico, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Le questioni che riguardano le fasi successive all’aggiudicazione definitiva, o su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, non potranno avere l’intervento dell’ Authority.
Se l’istanza è formulata dalla stazione appaltante, quest’ultima deve formalmente impegnarsi a non ostacolare la risoluzione della questione, fino all’espressione del parere da parte dell’Autorità. Quando, invece, l’istanza è presentata da altro soggetto, sarà la stessa Authority ad invitare la stazione appaltante a non ostacolare la risoluzione della questione.
Come inizia la procedura:
- Apertura dell’istruttoria da parte dell’ufficio del precontenzioso che, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica l'avvio del procedimento al sottoscrittore dell'istanza e ai controinteressati citati nell'istanza stessa.
- L’ufficio del precontenzioso decidere se convocare in una audizione le parti interessate per acquisire ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza.
- Al termine dell’audizione, il responsabile dell’ufficio del precontenzioso redige una relazione istruttoria finale da trasmettere alla Commissione per la soluzione delle controversie appositamente istituita e composta da due Consiglieri dell'Autorità, individuati a rotazione e in carica per un periodo di due mesi.
- La Commissione redige il parere per la soluzione della controversia, da presentare al Consiglio dell’Autorità per l’approvazione definitiva.