Ordine degli Ingegneri di Avellino

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Organi ed Assemblee
 
 

Convocazione dell'assemblea

  1. Alle assemblee partecipano gli iscritti all'ordine.

  2. Le assemblee generali possono essere ordinarie oppure straordinarie.

  3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio dell'ordine in occasione delle elezioni dei consiglieri e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno trascorso e i bilanci preventivi dell'anno successivo.

  4. Le assemblee straordinarie vengono convocate dal presidente dell'ordine quando sia necessario o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti.

Compiti istituzionali dell'assemblea

  1. L'assemblea elegge i membri del consiglio, approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

  2. L'assemblea decide, su ricorso degli interessati, sui provvedimenti disciplinari comminati dal consiglio e sulle delibere relative all'iscrizione nell'albo. Discute, dopo aver svolto le funzioni istituzionali, gli altri punti all'ordine del giorno.

Funzionamento dell'assemblea

  1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità vale il voto del presidente dell'assemblea.

  2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine, o dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente. Il segretario dell'assemblea è il medesimo del consiglio, in sua assenza è nominato segretario il consigliere più giovane presente.

  3. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, almeno il giorno successivo alla prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

  4. L'assemblea ordinaria che elegge i consiglieri deve essere convocata entro i 15 giorni precedenti la scadenza del consiglio. Essa è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, almeno tre giorni dopo, è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Elezioni del consiglio

  1. Il consiglio dell'ordine resta in carica QUATTRO anni.

  2. Il consiglio è formato da un numero variabile di componenti, da 5 a 15, in funzione del numero di iscritti nell'albo.

  3. I consiglieri vengono eletti con votazione segreta durante l'assemblea ordinaria convocata a tale scopo; i nomi dei candidati vanno scritti sulla scheda elettorale in numero pari ai consiglieri, pena la sua nullità. I consiglieri sono eletti a maggioranza assoluta dei voti.

  4. Se vi sono candidati che non abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti, il presidente convoca nuovamente l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

  5. Il risultato delle votazioni va subito comunicato al Ministero di Grazia e Giustizia.

Composizione del consiglio

  1. Il consiglio elegge annualmente, tra i suoi componenti, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.

  2. La composizione del consiglio deve assicurare la rappresentanza degli iscritti ad entrambe le sezioni dell'albo; tuttavia almeno la metà dei componenti deve essere iscritta nella sezione A e solo chi è iscritto nella sezione A può essere eletto presidente del consiglio dell'ordine.

Scioglimento del consiglio

  1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto, in caso di inadempienza del consiglio degli obblighi ad esso imposti dal Ministro della Giustizia che vigila sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari.

 

 

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